
Il quadro di riferimento: normativa, giurisprudenza e dottrina rispetto ai nuovi obblighi di cui all’Art. 3 del D.Lgs. 14/2019 e all’art. 2086 secondo comma.
L’ art. 3 e l’art 375, che hanno modificato l’art. 2086 c. c., del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che hanno introdotto l’obbligo di adeguamento degli assetti organizzativi con il fine di favorire una precoce emersione dei fattori di criticità ed una tempestiva risposta organizzativa. L’obiettivo del Legislatore è stato quello di promuovere interventi di upstream rescue facendo emergere azioni di contrasto già nella fase di incubazione quando minore è l’erosione del valore ed il livello di libertà strategica è ancora ampio. L’organizzazione svolge, quindi, una funzione centrale nel regolare i flussi informativi e nel garantire direzionalità all’impresa. Comprendere il funzionamento e le regole comportamentali interne, riveste estrema rilevanza per il conseguimento degli obiettivi aziendali oltre a garantire una più efficace gestione del sistema dei rischi. L’introduzione dell’obbligo degli adeguati assetti, e quindi la necessità di implementare dei sistemi di controllo, è sempre più finalizzata a consentire una diagnosi precoce della crisi. Il processo che porta all’allerta, sugli indizi di crisi, vede coinvolti una moltitudine di attori aziendali. Il concetto di rischio è fisiologicamente legato all’attività d’impresa in quanto intimamente connesso alla vocazione ad intraprendere, e quindi a creare, nonché alla aleatorietà degli eventi riferiti al contesto, all’ambiente e al mercato nei quali l’impresa stessa opera. Tale connessione è alla base dell’obbligo generale disposto dall’art. 2086 c.c. di adottare adeguati assetti organizzativi; proprio perché ogni attività d’impresa comporta la sistematica assunzione di rischi è indispensabile gestire i rischi per evitare che mettano a repentaglio la continuità aziendale. L’intenzione del Legislatore è quella di spingere gli amministratori a gestire le aziende in maniera professionale ed adeguata con la finalità di prevenire gli indizi di crisi e preservare, quindi, l’equilibrio economico finanziario delle aziende impedendo il loro fallimento. Ecco che l’art. 2086 2° comma del c.c. diventa l’emblema del concetto dell’early warning (allerta precoce), attraverso il quale il Legislatore mira ad anticipare l’emersione della crisi perché solo così è tutelata la continuità aziendale e l’integrità economica sociale della Nazione.
(Fonte:
Art. 2086 .c.c.: nuovi obblighi per imprenditori ed amministratori https://www.conflavoro.to.it/notizie/10-attualit%C3%A0/83-art-2086-nuovi-obblighi-per-imprenditori-ed-amministratori.html)
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